COOPERATIVA COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA

Liquidazione Coatta Amministrativa n. 627/2015

COOPERATIVA COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA, società originariamente attiva nel settore edile ed infrastrutturale con sede in Bologna, Via Francesco Zanardi n. 372/2, (“SOCIETÀ”) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 625 del 16/22 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 2 gennaio 2016, e nominato Commissario Liquidatore il dott. Ettore Del Borrello (“Commissario”);

CONSIDERATO CHE

La SOCIETÀ è attualmente proprietaria/titolare,  a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

  • unità immobiliari residenziali e produttive/terziarie/commerciali, cave di materiali inerti, aree agricole, lotti di terreno edificabili, aree suscettibili di edificabilità;
  • partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale delle società: Campeggio Città di Bologna S.r.l., Porta Ferrara S.r.l., Costruzioni e Servizi S.r.l., nonché di altre società partecipate, anche in quota maggioritaria;
  • numerose posizioni creditorie, delle quali alcune oggetto di contenzioso giudiziale in corso, unitamente a pretese conseguenti all’esercizio di azioni revocatorie;

il tutto come meglio descritto ed identificato nei documenti che saranno resi disponibili all’interno dell’apposita data room istituita presso la sede della SOCIETÀ.

RILEVATO CHE

  • a seguito della dichiarazione di cessazione dell’esercizio dell’impresa, la procedura di liquidazione coatta amministrativa di COOPERATIVA COSTRUZIONI S.C. deve essere considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria e dunque si rende necessario procedere alla liquidazione di tutto l’attivo della SOCIETÀ;
  • ai sensi dell’art. 204 L.F., la liquidazione dell’attivo residuo della SOCIETÀ può avvenire, inter alia, attraverso una procedura di concordato a norma dell’art. 124 L.F., osservate le disposizioni dell’art. 152 L.F.;
  • l’esito positivo di una procedura di concordato potrebbe consentire un celere soddisfacimento dei creditori ed una rapida chiusura della liquidazione coatta amministrativa.

Accesso alla fase di due diligence

  • Preliminarmente si precisa, che sono già pervenute istanze ex art. 90 L.F. – corredate da relativo impegno di riservatezza – volte alla richiesta di autorizzazione ad ottenere le informazioni ed i documenti per consentire il necessario esame prodromico alla valutazione e formulazione di eventuale proposta di concordato fallimentare;
  • I soggetti interessati potranno richiedere di visionare la documentazione amministrativa, economico – finanziaria e legale relativa alla SOCIETÀ, agli immobili, alle partecipazioni, ai crediti, agli altri beni di proprietà, inviando una richiesta di accesso all’attività di due diligence (“Richiesta di Accesso”) entro e non oltre la data del 31 agosto 2018, a mezzo posta elettronica certificata: lcacoopcostruzioni@pecliquidazioni.it

1.3          La Richiesta di Accesso dovrà contenere:

  • indicazione dei dati identificativi del soggetto interessato a presentare la richiesta, unitamente a visura aggiornata del Registro Imprese;
  • presentazione aziendale del soggetto interessato: breve profilo delle attività dal medesimo svolte e, qualora esistente, del gruppo di appartenenza e/o della società controllante (occorre evidenziare i soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dell’articolo 93 del D.lgs. 58/1998 e ss.mm.ii., ove applicabile), comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari;
  • accordo di riservatezza da sottoscriversi in conformità ad un testo di gradimento della Procedura;
  • copia del presente avviso siglato in ogni pagina e firmato dal legale rappresentante del soggetto interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge, in segno di incondizionata accettazione.

1.4   Non saranno prese in considerazione  Richieste di Accesso che siano presentate da: (i) soggetti residenti in paesi extra UE compresi nella c.d. “black list” del d.m. 21 novembre 2001; (ii) società fiduciarie; (iii) società di consulenza o di intermediazione;

1.5   L’accesso all’attività di due diligence sarà consentita unicamente ai soggetti interessati i quali, secondo il prudente apprezzamento del Commissario, abbiano dimostrato la propria affidabilità sotto i seguenti profili:

  • economico-finanziario, con particolare riguardo alla solidità patrimoniale e alla capacità di reperimento delle risorse finanziarie, fermo restando che, qualora il soggetto interessato faccia parte di un gruppo di società, il Commissario potrà subordinare l’ammissione alla prestazione di analoghe garanzie da parte della capogruppo;
  • societario, con particolare riguardo alla trasparenza e completezza di informazioni relative alla catena di controllo ed ai soci/beneficiari ultimi, fermo restando che il Commissario si riserva di non ammettere soggetti (i) i cui soci o amministratori abbiano ricoperto cariche sociali in società che siano state sottoposte a procedure concorsuali nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso; (ii) che siano parti correlate dei soggetti di cui al punto (i), rinviandosi per la definizione di “parti correlate” alle previsioni dell’allegato 1 del Regolamento CONSOB n. 17221 recante “Disposizioni in materia di operazioni con parte correlate” del 12 marzo 2010 e mm.ii..

1.6  Il Commissario si riserva di negare o revocare in ogni momento l’accesso all’attività di due diligence ai soggetti interessati qualora emergano elementi (i) che denotino la sussistenza di qualsiasi delle cause ostative di cui al precedente articolo 1.4; (ii) che incidano sulla valutazione di affidabilità dei soggetti interessati medesimi in base ai parametri di cui all’articolo 1.5 A tal fine il Commissario si riserva di acquisire, attraverso le autorità competenti, informazioni sui soggetti interessati e, segnatamente, per le finalità di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii.

1.7   Le richieste di accesso che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente articolo saranno accolte ed ai relativi soggetti (“Soggetti Ammessi”) sarà inviata apposita comunicazione scritta.

1.8   I Soggetti Ammessi avranno la possibilità di svolgere le attività di due diligence da completarsi, salvo proroga consentita dalla Procedura, entro e non oltre 60 decorrenti dalla data del relativo avvio –  mediante accesso alla data room fisicamente costituita presso la sede della SOCIETA’ o mediante altre forme valutate come opportune dalla Procedura.

1.9   Qualora, nel corso dell’attività di due diligence espletata dai Soggetti Ammessi, venisse depositata dai medesimi proposta di concordato, il Commissario provvederà tempestivamente ad informare gli altri Soggetti Ammessi dell’avvenuto deposito della proposta, comunicando altresì i termini per l’eventuale deposito di altre proposte di concordato concorrenti.

2.0   Il presente Avviso è altresì consultabile sul sito internet: www.portalecreditori.it

 

Il Commissario Liquidatore

Dr. Ettore Del Borrello

Categoria
Cessione di azienda
Termini di deposito
entro e non oltre la data del 31 agosto 2018
Modalità di deposito
richiesta di accesso a mezzo posta elettronica certificata: lcacoopcostruzioni@pecliquidazioni.it
Delegato
Commissario Liquidatore Dr. Ettore Del Borrello